Nuove regole per le imprese per la compensazione del credito imposta

04/04/2024

(Fonte Euroconference news)

Addio alla fruizione automatica dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 e R&S: dallo scorso 30.3.2024 sono in vigore, infatti, nuovi obblighi di comunicazione al Mimit per la compensazione di tali crediti. L’articolo 6, D.L. 39/2024 “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla serie generale n. 75 del 29.3.2024, introduce misure per il monitoraggio degli incentivi Transizione 4.0, con la finalità di tutelare la finanza pubblica, garantendo “adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse” alle agevolazioni. Le informazioni disponibili (attualmente attinenti all’entità degli investimenti e all’ammontare del beneficio spettante) sono, infatti, postume, parziali e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi e dalle comunicazioni al Mise introdotte con decreto direttoriale del 6.10.2021 (adempimento da assolvere via Pec entro il termine di trasmissione dei modelli Redditi, trascurato da molte imprese, perché non prevedeva né sanzioni, né conseguenze in caso di inadempimento). Il carattere urgente dell’intervento legislativo ne comporta l’immediata applicabilità, non solo agli investimenti da effettuare, ma anche a taluni investimenti già effettuati. Le fattispecie agevolative del Piano Transizione 4.0 soggette a monitoraggio sono le seguenti:

credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0, di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1, L. 178/2020;

 credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, di cui ai commi da 1058 a 1058-ter, articolo 1, L. 178/2020;

credito d’imposta per investimenti in R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L 160/2019;

credito d’imposta per investimenti in IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019; credito d’imposta per investimenti in Design e ideazione estetica, di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019;

credito d’imposta per investimenti in IT finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019;

credito d’imposta per investimenti in IT finalizzata al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019.

 In relazione all’ambito temporale di effettuazione degli investimenti, si distinguono tre differenti misure di monitoraggio. Per gli investimenti in beni 4.0 e in R&S, IT, Design e ideazione estetica “che si intendono effettuare”, dal 30.3.2024 è in vigore, ai fini della fruizione dei relativi crediti d’imposta, l’obbligo di trasmissione di una nuova comunicazione telematica preventiva e di una nuova comunicazione telematica di completamento. Inoltre, per gli investimenti in beni 4.0 e in R&S, IT, Design e ideazione estetica “realizzati” dall’1.1.2024 al 29.3.2024, le imprese sono tenute, ai fini della fruizione dei relativi crediti d’imposta, alla nuova comunicazione telematica di completamento. Infine, anche per gli investimenti in beni 4.0 “relativi” all’anno 2023 (con ciò dovrebbe intendersi gli investimenti effettuati nell’anno 2023, rilevando il consueto criterio di competenza dell’articolo 109 del Tuir), è previsto l’obbligo di comunicazione, ai fini della compensabilità dei “crediti maturati e non ancora fruiti”. Non sono richieste analoghe rendicontazioni per gli investimenti in attività di R&S, IT e Design effettuati nell’anno 2023. Le nuove comunicazioni, da inviare telematicamente al Mimit, saranno redatte sul modello base delle comunicazioni postume al Mise, adottate con decreto direttoriale del 6.10.2021, opportunamente aggiornate nel contenuto, nelle modalità e nei termini di invio, con la pubblicazione di un decreto direttoriale. Il comma 3, dell’articolo 6, D.L. 39/2024, fa riferimento, ai fini della compensazione dei crediti relativi agli investimenti 4.0 dell’anno 2023, alla comunicazione “effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”: con ciò parrebbe intendersi che la fruizione delle quote dei crediti 4.0 maturati nel 2023 (e non ancora compensate) comporti l’obbligo di invio preventivo del “vecchio” modello di comunicazione al Mise, via Pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it. Il contenuto informativo previsto per la nuova comunicazione riguarda:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti “che si intendono effettuare” e di quelli effettuati, secondo le casistiche sopra riportate;
  • la presunta ripartizione negli anni del credito 4.0 e/o R&S;
  • la relativa fruizione dei crediti maturati. Il Mimit trasmetterà mensilmente i dati al Mef, per consentire il monitoraggio dell’impatto dei crediti d’imposta Transizione 4.0 sui conti pubblici.

Appare, dunque, fondamentale la tempestiva emanazione del decreto direttoriale del Mimit, che definirà contenuto, modalità e termini di invio delle nuove comunicazioni: una lunga attesa potrebbe tradursi in un impatto negativo per le imprese sotto il profilo finanziario, comportando il blocco delle compensazioni dei crediti d’imposta Transizione 4.0, in particolare dei crediti per investimenti 4.0 effettuati, entrati in funzione e interconnessi nei primi mesi del 2024.